ADA Associazione Roma

ADA Associazione Diabetici Addolorata Roma

venerdì 26 novembre 2010

Il Nostro Statuto

STATUTO DELLA 
“ASSOCIAZIONE DIABETICI ADA”
 
 

TITOLO PRIMO

 
 
ART. 1 (Costituzione – Sede)
E’ costituita fra i diabetici la libera “Associazione ADA”.
L’Associazione è apartitica. Essa riveste carattere d’associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del codice civile e non ha scopo di lucro.
L’associazione ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata.
 
ART. 3  (Scopi)
L’Associazione ha lo scopo di:
a)    Promuovere l’educazione sanitaria del diabetico;
b)    Organizzare corsi di aggiornamento e di educazione sul diabete;
c)    Promuovere la conoscenza e la prevenzione delle complicanze:
d)     Sollecitare il Servizio Sanitario Nazionale a semplificare le procedure burocratiche per mettere a disposizione del diabetico tutti gli ausili diagnostici e terapeutici necessari per la cura;
e)    Favorire attività di prevenzione e diagnosi del diabete;
f)     Promuovere l’adeguamento delle leggi per rendere più normale possibile la vita del diabetico:
g)    Favorire e sviluppare la solidarietà tra diabetici cercando di risolvere i problemi degli associati:
h)    Promuovere tutte le iniziative sociali, culturali e sportive che possano favorire la vita associativa;
i)      Assumere in nome proprio o in nome e per conto dei soci tutti gli obblighi relativi alla gestione delle iniziative ritenute di comune interesse;
j)      Stipulare in nome proprio o in nome e per conto dei soci, contratti connessi con gli scopi sociali:
k)    Svolgere ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini sopra elencati.
 
 

TITOLO SECONDO

 
ART. 4 – (Soci ordinari)
 
Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell’associazione tutti i diabetici.
La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione di “diabetico” da parte del medico curante.
L’iscrizione sarà convalidata dal Presidente del Consiglio Direttivo, attribuendo al nuovo socio un numero di tessera di iscrizione dell’elenco dell’Associazione.
 
ART.  5 – (Obblighi dei soci ordinari)
I soci ordinari sono tenuti a corrispondere la quota di iscrizione annua che sarà fissata dall’assemblea dei soci.
Il socio è altresì obbligato a:
1.     Trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richieste ed attinenti agli scopi sociali;
2.     Osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi dell’Associazione.
 
ART.  6  -  (Soci sostenitori)
All’Associazione possono aderire con l’incarico di soci sostenitori, i privati e gli Enti che intervengono a sostegno dell’attività sociale per il conseguimento degli scopi di cui all’art. 3.
Sarà creato un elenco dei soci sostenitori:
1.     Il socio sostenitore non può ricoprire cariche nell’Associazione;
2.     Il socio sostenitore, dietro delega scritta del Consiglio Direttivo potrà collaborare per favorire il raggiungimento degli scopi della “Associazione ADA”
 
ART.  7  -  (Ammissione dei soci ordinari e dei soci sostenitori)
Per l’ammissione all’Associazione gli aspiranti di cui ai precedenti articoli 4 e 6 devono inoltrare apposita istanza al Consiglio Direttivo che decide nel merito a suo insindacabile giudizio.
Nella domanda, l’aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni già adottate dagli Organi dell’Associazione impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.
 
ART.  8  -  (Qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
a)    Per cessazione dello stato di diabetico;
b)    Per condanna penale passata in giudicato e relativa a reati contro il patrimonio e la fede pubblica;
c)    Per gravi scorrettezze verso gli altri soci;
d)    Per morosità
e)    Per dimissioni scritte.
 
 
ART:  9  -  (Quote annuali)
Le quote annuali di associazione debbono essere pagate presso la segreteria dell’Associazione.
Il socio è dichiarato moroso se non avrà provveduto entro il 30 giugno al pagamento della quota sociale.
I soci possono esercitare i diritti sociali solo se si trovano in regola con i versamenti dei contributi associativi.
 
 

TITOLO TERZO

 
   ART.  10  -  (Fondo comune)
Il fondo comune è costituito: dalle quote di iscrizione e dalle quote annue corrisposte dai singoli associati;
a)    Da eventuali eccedenze di esercizio, nonché dai contributi corrisposti dallo Stato, dagli Enti pubblici e da terzi interessati al perseguimento degli scopi dell’Associazione;
b)    Da beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.
Qualora il fondo comune dovesse subire delle perdite, l’Assemblea può deliberare il reintegro da  parte degli associati, stabilendone le modo e i termini.
 
ART. 11 – (Esercizio sociale)
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre do ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo presenta il rendiconto delle spese dell’Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Il preventivo delle spese è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.
 

TITOLO QUARTO

 
ART.  12 – (Organi dell’Associazione)
Sono Organi dell’Associazione:
a)    L’Assemblea dei soci;
b)    Il Consiglio Direttivo
c)    Il Presidente e i vice presidenti;
d)    Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e)    Il Collegio dei Probiviri.
Gli incarichi sono conferiti ed accettati a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione e regolarmente documentate.
 
ART.  13 – (Assemblea dei soci)
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Essa può essere ordinaria e straordinaria.
 
ART. 14
L’assemblea ordinaria, è convocata ogni anno entro il 31 marzo mediante lettera da spedirsi a ciascun associato almeno 10 gg. prima del giorno fissato per l’adunanza.
Nell’avviso di convocazione deve essere riportato l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione e la comunicazione del luogo dove è possibile prendere visione degli atti da porre in discussione.
L’ordine del giorno dell’assemblea è fissato dal Consiglio Direttivo.
 
ART.  15
I soci hanno facoltà di delegare, anche con delega in calce all’avviso di convocazione, un altro socio che li rappresenti; ciascun socio non può rappresentare più di tre iscritti oltre se stesso.
 
ART.  16
L’Assemblea dei soci presieduta dal Presidente nomina il segretario dell’assemblea e tre scrutatori.
 
ART.  17
Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, qualunque sia il numero dei votanti.
Ogni socio ha diritto a un voto.
L’Assemblea stabilirà in via preliminare il sistema di votazione.
In caso di parità di voti la votazione è nulla e dovrà essere rinnovata.
 
ART.  18
Il verbale dell’adunanza, sottoscritto dal Presidente, dagli Scrutatori e dal Segretario, viene da questi conservato negli atti dell’Associazione.
 
 

ART.  19

L’Assemblea ordinaria, nella sua adunanza annuale:
a)    Delibera sull’attività svolta nell’anno precedente;
b)    Procede all’elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina dei Probiviri (3 persone) e dei revisori dei conti (3 persone + 2 supplenti) che durano in carica dal 1 aprile al 31 marzo del triennio successivo.
Il Consiglio Direttivo uscente proporrà all’Assemblea ordinaria elettiva, una lista di candidati che soddisfi le esigenze associative e che rappresenti, nei limiti del possibile i vari malati di diabete.
I colleghi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri nomineranno nel loro seno il Presidente;
1)    Delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
2)    Approva il conto finanziario dell’anno precedente ed il bilancio preventivo;
3)    Determina le misure delle quote associative e stabilisce le modo di riscossione.
Non possono essere adottate deliberazioni su argomenti non posti all’ordine del giorno.
 
ART.  20
L’Assemblea straordinaria può essere convocata per proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno il 10%  dei soci.
I termini e le modalità di convocazione dell’Assemblea straordinaria, le forme della votazione e le norme per le operazioni di votazione sono quelle previste per l’Assemblea ordinaria.
 
ART.  21 – (Consiglio Direttivo)
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo può variare da un minimo di 13 ad un massimo di 19 membri, scelti fra i soci dell’Associazione:
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e i Vicepresidenti proposti dal Presidente stesso in numero da 2 a 3 di cui uno potrà essere nominato Vicepresidente Vicario.  
I membri del consiglio durano in circa tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio è convocato dal Presidente possibilmente una volta al mese, o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti il Direttivo.
Il Consiglio:
a)    Adotta deliberazioni, propone voti e manifesta pareri su tutti i problemi interessanti i diabetici;
b)    Prende contatti con le altre associazioni al fine della necessaria collaborazione nella trattazione di tutti i problemi interessanti la categoria;
c)    Costituisce commissioni tecniche permanenti per lo studio di problemi specifici;
d)    Elegge nel suo seno un Amministrativo per la gestione dei fondi sociali;
e)    Attua le deliberazioni dell’Assemblea.
In caso di dimissioni o di cessazione di un componente il Consiglio Direttivo, sarà chiamato a sostituirlo il socio che nelle elezioni triennali ha riportato il numero di voti maggiore subito dopo eletto, ed in caso di parità di voti si procederà al sorteggio.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza; un caso di parità prevale il voto del presidente.
 
ART.  22 – (Presidente)
Il Presidente dell’Associazione eletto dal Consiglio Direttivo a norma dell’art. 18, è il legale rappresentante dell’Associazione, e come tale dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, controllando tuttavia l’esatta osservanza delle disposizioni statutarie.
Il Presidente ha la firma di tutti gli atti sociali, gli atti amministrativi debbono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dall’Amministrativo.
Egli presiede di diritto il consiglio e l’Assemblea.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile come i Vicepresidenti.
In caso di assenza, impedimento o di dimissioni, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vicepresidente Vicario.
 
ART.  23 – (Probiviri)
Il collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall’Assemblea.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Probiviri debbono prestarsi a conciliare controversie che sorgessero tra socio e socio, tra socio ed Associazione relativamente ai rapporti sociali, ed ove la conciliazione non riesca, decidere con le forme del compromesso inappellabile senza formalità di procedure.
 
ART.  24 – (Revisori dei conti)
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea, non parenti ed affini tra loro e sono rieleggibili.
Esso ha il compito di vigilare sull’andamento finanziario dell’Associazione e presentare la relazione dell’Assemblea dei soci, in sede di discussione ed approvazione del bilancio annuale.
 
ART.  25 – (Scioglimento e liquidazione)
In caso di scioglimento o di messa in liquidazione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste dalla legge, nominerà uno o più liquidatori, scelti tra gli associati determinandone i poteri e i relativi emolumenti da corrispondere ad essi.
Deciderà inoltre, a chi devolvere il fondo sociale.
 
ART.  26 – (Modifiche statutarie)
Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e da almeno un quinto dei soci.
Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l’Assemblea Straordinaria.
Le modifiche potranno essere approvate anche a mezzo di un referendum postale da spedire a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata la cui risposta dovrà essere indirizzata presso uno studio notarile.
 
ART.  27
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia.
 
 
 
 
Registrato all’Ufficio Registro Atti Privati di Roma il 30.12.1986 Prot. N° C/48076

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